Il dividend washing non è abusivo

Martedì abbiamo introdotto il problema della tassazione dei profitti Forex. Oggi riprendiamo questo filone parlando del dividend washing. Molti di voi sapranno cos’è il dividend washing. A chi, invece, questo termine non dice nulla, possiamo dire che esso consiste nello sfruttare il vantaggio di parziale defiscalizzazione dei dividendi incassati – ricordiamo che il 95 % dei dividendi percepiti è esente da IRES - acquistando azioni o strumenti finanziari prima della distribuzione dei dividendi e nel rivendere al prezzo di acquisto depurato dei dividendi incassati i titoli così acquisiti.
Esempio:
1) Acquisto di azioni della Alfa S.p.A. a 12.000
2) Riscossione dei dividendi per 2.000, tassati solo per 100 (il 5% di 2.000)
3) vendita delle azioni di Alfa S.p.A. da 10.000 entro 36 mesi
4) minusvalenza 2.000 indeducibile (ecco la misura di contrasto alla tecnica considerata elusiva fino a 1.900 se la vendita avviene entro i successivi 36 mesi.
Su questa operazione è intervenuta, con una circolare dello scorso marzo, la Commissione tributaria provinciale di Roma che aggiorna una vecchia pronunziazione dell’agenzia delle entrate che definiva tale comportamento “in abuso di una agevolazione”.
Il testo recita:
“Lo scomputo del credito di imposta sui dividendi e la deduzione di una minusvalenza, in un’operazione di acquisto e rivendita a termine di azioni in borsa, non hanno natura elusiva, trattandosi del fisiologico meccanismo che, nel previgente sistema, scongiurava doppie imposizione degli utili societari”.
Si tratta di una buona notizia. La Commissione riconosce che alla tassazione dell’utile presso la società si accompagnava infatti quella della plusvalenza ( in caso di cessione dei titoli “utili compresi”) presso il venditore. E’ sistematicamente corretto, dunque, riconoscere all’acquirente la deducibilità della minusvalenza, per neutralizzare un duplice prelievo.
A tale fine appare sufficiente una “astratta tassabilità” della plusvalenza, anche perché nel caso di operazioni a termine in borsa certo non vi era la ricerca di arbitraggi tra diversi regimi fiscali. Del resto, nel precedente sistema l’unica tassazione che residuava si assestava sul regime del socio, il che scontava l’eventualità che lo stesso, in concreto, non fosse tassato sulla plusvalenza nel proprio Paese.
Appare dunque erroneo l’inquadramento che era stato dato dall’agenzia delle entrate, nei termini di “abuso” di un’agevolazione, sia perché quello descritto era un meccanismo per evitare doppie imposizioni (e non certo un’agevolazione), sia per la mancanza di preordinazione nell’acquisto in borsa da controparti sconosciute.
La sentenza si riferisce al 2003, ma analoghe considerazioni valgono anche dal 2004 nel sistema dell’esenzione, in cui la deduzione di minusvalenze su acquisti di breve periodo è dovuta alla scelta legislativa di mantenere un parallelo “doppio regime” fiscale di circolazione dei titoli, ciascuno dei quali connotato da una propri intrinseca simmetria.
Cosi, in caso di investimenti di “portafoglio” alla imponibilità della plusvalenza sulle azioni inserite corrispondeva la deducibilità delle minusvalenze, fermo restando la non tassabilità del dividendo. La Commissione di Roma si sofferma sul carattere sistematico di questa ideale “simmetria” e corrispondenza tra posizioni di soggetti diversi, senza richiedere, almeno nel caso di acquisti in borsa, l’effettiva tassazione della plusvalenza in capo al venditore.
Fonte: Wikipedia; Finanza Ok, Agenzia delle Entrate
Scritto il 10 giugno 2011 da ale. Letto 281 volte

