Il “Mercato dei Blocchi”
Per blocco si intende un ordine avente ad oggetto un quantitativo di titoli di dimensioni superiori rispetto a quelle di regola trattate sui mercati. La Consob fissa i parametri delimitativi della nozione stabilendo che trattasi di un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:
1) obbligazioni o altri titoli di debito con un controvalore non inferiore a 200 mila euro;
2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a 150 mila euro, 250 mila euro, 500 mila euro, 1,5 milioni di euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti
nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulti rispettivamente inferiore a 1,5 milioni di euro, compreso tra 1,5 e 3 milioni di euro, compreso tra 3 e 10 milioni di euro
o superiore a 10 milioni di euro80.
La definizione di blocco fornita dalla Consob non si applica agli strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 1, co 3 del TUF. I blocchi di titoli vengono negoziati fuori mercato per evitare impatti sul prezzo sfavorevoli per chi debba negoziare. Un quantitativo unitario rilevante di titoli può infatti essere negoziato in un’unica soluzione solo con forti sacrifici di prezzo. Poiché comunque lo scambio di blocchi di titoli fuori mercato può dar luogo ad opacità, con correlata riduzione della qualità dei prezzi, si è cercato di contemperare la deroga all’obbligo di concentrazione con la previsione di obblighi di informazione successiva al mercato. Il “mercato dei blocchi” è fuori dal circuito telematico di borsa e le modalità di negoziazione – formazione dei prezzi, orario di contrattazione, modalità e tempi diliquidazione – sono definite dalle parti.
In sede di esecuzione di una compravendita di blocchi, l’intermediario venditore è tenuto a comunicare entro 90 secondi gli elementi identificativi dell’operazione eseguita all’organo di mercato. Dopo 60 minuti dall’esecuzione dell’operazione l’organo di controllo comunica al mercato, per il tramite del circuito telematico tutte le informazioni concernenti il tipo di titolo, la quantità negoziata, il prezzo e l’ora di esecuzione dell’operazione. Per le operazioni concluse dopo la chiusura del mercato le comunicazioni vengono effettuate entro le 9,30 del primo giorno di borsa aperta successivo.
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Scritto il 09 settembre 2010 da Redazione. Letto 270 volte

